Omicidio stradale: novità, critiche e applicazione pratica

Omicidio stradale: novità, critiche e applicazione pratica

Guidare, come tutti sanno, è un’attività potenzialmente pericolosa ed ai giorni nostri il progresso economico ha prodotto come sua conseguenza un incremento della presenza di veicoli sulle strade, con conseguenziale aumento, gioco forza, degli incidenti stradali e purtroppo anche di quelli mortali.

La legge n. 41 del 2016 inserisce nel codice penale italiano due nuove forme di reato: l’art. 589 bis c.p., l’omicidio stradale, e l’art. 590 bis c.p., le lesioni personali stradali.

Il Legislatore ha deciso di “cristallizzare” dentro tali categorie ogni ipotesi di sinistro stradale grave che abbia dato luogo ad un esito letale oppure a gravi lesioni personali per la vittima.

Il delitto di omicidio stradale punisce il conducente del veicolo a motore (restano esclusi quelli a trazione animale o i velocipedi) la cui condotta colposa costituisca la causa dell’evento mortale. La pena è della reclusione di diversa entità che varia a seconda del grado della colpa.

Si tratta di un reato oggi diventato autonomo e non più una fattispecie aggravata dell’omicidio colposo. La riforma in esame, in realtà, non ha scelto di creare un tertium genus di reato, ma sembra invece spingere a favore del riconoscimento del cosiddetto dolo eventuale ogni qualvolta l’atteggiamento del reo sia particolarmente connotato dal disprezzo delle norme e dall’avventatezza nella guida, ossia ove ci sia la cosiddetta accettazione del rischio (la prevedibilità di causare un incidente grave, in questo caso, o ledere l’altrui incolumità nel caso delle lesioni).

Sempre più spesso, quindi, ascoltiamo notizie dei media che raccontano della leggerezza di persone incoscienti che si sono messe alla guida, sprezzanti del pericolo ed incuranti delle conseguenze e che, magari dopo l’assunzione di droghe ed alcol, si rendono autrici di terribili incidenti mortali ai danni di vittime innocenti. Secondo i primi dati Istat, il nostro Paese, si colloca al 14° posto della graduatoria europea, dopo Gran Bretagna, Spagna, Germania e Francia per numero di incidenti. Da gennaio a giugno del 2016 l’Istat ritiene gli incidenti siano stati 83.549, provocando 118.349 feriti e 1.466 morti.

In generale, però, il primo bilancio a seguito di confronto dei risultati ottenuti nei primi 5 mesi di applicazione dell’Omicidio Stradale (luglio-novembre 2016) rispetto alla situazione precedente (luglio-novembre 2015) è estremamente deludente: incidenti, morti e feriti scendono soltanto, rispettivamente, del 3,1%, 4,8% e 3,7%. Ma, avverte ancora l’Istat, “in base ai dati già pervenuti dalla Polizia Stradale nel periodo luglio-settembre si registra tuttavia un picco per il numero delle vittime nel complesso degli ambiti stradali nei mesi di luglio e agosto“.

La novella legislativa di cui ci occupiamo è il prodotto di un dibattito travagliato, figlio delle pressioni provenienti dall’opinione pubblica, specialmente delle associazioni delle cosiddette “vittime della strada” e di quelle sulla sicurezza stradale, nate sulla scia dell’indignazione e dell’emotività generale per il ripetersi di drammatici episodi di cronaca. Le incertezze interpretative degli operatori del diritto però, lungi dall’essere sanate e risolte, si sono invece inasprite, consistendo in buona sostanza la riforma in un mero aumento sanzionatorio di reati già esistenti.

Se l’allarme sociale che ne scaturisce è sostanzialmente condivisibile da parte di tutti, non lo è parimenti pensare che gli autori di siffatti reati fino a ieri abbiano goduto di un’ingiustificata clemenza da parte dell’Autorità Giudiziaria e che il loro sconsiderato agire non abbia avuto in passato delle conseguenze penali pesantissime.

In generale, va premesso che mentre i reati dolosi implicano sempre la coscienza e la volontà del fatto, quelli colposi necessitano della prevedibilità, evitabilità e rimproverabilità dell’evento che, se si fosse agito in maniera corretta, si sarebbe potuto evitare.

A tal proposito, pressochè fino ad un anno fa, esisteva soltanto (e funzionava egregiamente) l’art. 589 c.p., ossia l’omicidio colposo. L’interesse tutelato era sempre lo stesso, ossia quello della vita e dell’incolumità individuale, beni giuridici riguardanti sia i cittadini intesi come singoli che come comunità. Ciò vuol dire che chi in passato si era reso responsabile per colpa cosciente o dolo eventuale di un omicidio, per aver scambiato la strada per una pista su cui correre sfrenatamente, incappava ugualmente in gravissime sanzioni.

Orbene, quanto all’analisi della novella normativa, in sintesi, le regole sono agilmente sintetizzabili.

La norma prevede, infatti, tre ipotesi basilari:

  1. una pena da 2 a 7 anni se la morte è stata causata violando le prescrizioni contenute nel Codice della Strada;
  2. una pena da 8 a 12 anni se la morte della vittima è stata causata da un guidatore sotto l’effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave, ossia per il quale il tasso alcolmetrico era superiore a 1,5 grammi per litro;
  3. una pena da 5 ai 10 anni se l’omicida si trova in uno stato di ebbrezza più lieve, ossia con un tasso alcolmetrico oltre 0,8 grammi per litro oppure appaia manifesto che abbia causato l’incidente a causa della sua condotta pericolosa (ad esempio, chi guida contromano, chi supera di molto la velocità massima consentita, chi effettua inversioni a rischio o attraversa con il semaforo rosso, chi guida contromano ecc..). Va detto che, nonostante la richiesta di associazioni ed esperti, nella su citata casistica non è stata inserita la distrazione, soprattutto quella per l’uso del cellulare che pure risulta statisticamente in prima linea nella creazione di un gran numero di incidenti (addirittura, si parla di 3 incidenti su 4, ma si tratta di un dato indimostrabile nella pratica).

Inoltre, particolare menzione merita il caso del conducente spericolato che, a seguito di incidente, si sia dato alla fuga, cioè il cosiddetto pirata della strada: in questi casi la pena può lievitare di un terzo o anche fino a due terzi. In ogni caso, essa non potrà mai essere inferiore a 5 anni. Infine, nella sciagurata ipotesi dell’omicidio stradale plurimo, oppure nell’ipotesi di morte di una persona e lesioni ai danni dell’altra, vi è un limite massimo di pena fissato a 18 anni.

L’arresto in flagranza di reato è sempre consentito in caso di omicidio stradale e, quando ci troviamo in presenza di aggravanti, esso diviene obbligatorio.

E’ importante tenere presente che, come in generale nel caso di guida in stato di ebbrezza, è controproducente per il trasgressore rifiutare di sottoporsi all’accertamento dell’etilometro o del suo stato di alterazione connesso al presunto uso di droghe.

In questi casi, infatti, proprio a causa della gravità che il legislatore intravede in tali tipologie di reati, è consentito alla polizia giudiziaria chiedere al pubblico ministero, con decreto orale da confermarsi poi per iscritto, di essere autorizzata ad effettuare un prelievo coattivo ogni qualvolta un eventuale ritardo possa pregiudicare le indagini.

In quest’ultimo caso, essere accompagnati coattivamente dalle Forze dell’Ordine presso il più vicino Nosocomio implica di per sè una restrizione della sfera di libertà personale del cittadino e non sempre sono necessari tutti i tipi di accertamento: il prelievo della mucosa del cavo orale, ad esempio, può essere utile per rinvenire tracce di stupefacenti, come l’analisi del pelo o del capello. Ne va da sè che l’accertamento in questi casi dovrà essere molto specifico e puntuale, pena la sua inutilizzabilità pratica a causa della parziale verifica sintomatologica, oltre che strettamente clinica. Infatti, la legge non ritiene configurabile il reato per il solo fatto che vi sia presenza di metaboliti nel sangue, dato che essi vi possono rimanere per diversi giorni, ma è necessaria sia la verifica se il conducente abbia assunto sostanze prima di mettersi alla guida, sia se tale assunzione abbia determinato un suo stato di alterazione. Ben può accadere, infatti, che il soggetto non sia in realtà affatto alterato al momento del verificarsi del sinistro ed in questi casi non è ancora ben chiaro se il prelievo ematico rientri nelle operazioni di accertamento delle condizioni psicofisiche del conducente che possono essere eseguite coattivamente.

Il rischio, anche innanzi alla credibilità a lungo termine di provvedimenti tendenti al mero inasprimento delle pene è che poi, dal punto di vista pratico, essi non diano l’effetto sperato, ma anzi l’opposto. Questo è proprio il caso del su citato caso del tossicodipendente che risulti positivo all’accertamento a causa della sua dipendenza patologica, ma senza che ciò incida minimamente sulle sue capacità da guidatore. Relativamente a ciò, è proprio il caso di affermarlo da operatori del diritto, se non si espleteranno tutti gli accertamenti necessari ed idonei del caso, sarà molto più probabile un’assoluzione che una condanna! Per tali motivi, la norma così come concepita in modo manicheo, non può che dare l’impressione del cane che abbaia, ma non morde!

Infine, occorre ricordare che ci sono delle gravi conseguenze anche in ordine alla revoca ed alla sospensione della patente: Nei casi di condanna oppure di patteggiamento, infatti, la patente verrà revocata ed il colpevole potrà nuovamente conseguirla dopo 15 anni. Nei su citati casi più gravi in cui il colpevole si è dato alla fuga dopo l’incidente, la strada per riottenere la patente si dilaterà ulteriormente, ossia si potranno aspettare ben 30 anni ( il cosiddetto “ergastolo della patente”).

Pertanto, di sicuro si può affermare che la norma non sia servita statisticamente come deterrente, che non ci stata un’ondata di arresti in flagranza o una diminuzione di incidenti e morti significativa (anzi i dati di luglio e agosto, come detto, mostrano un picco di crescita preoccupante), così come pochissime risultano essere le condanne “esemplari” effettivamente inflitte. La novità normativa, come si può notare, presenta parecchi interrogativi e lacune, ma d’altronde non va sottovalutata l’importanza repressiva del fenomeno, sperando che tale forza porti in dote un’idonea portata dissuasiva.

E’ sempre preferibile, di contro, sostenere la validità della prevenzione e dei controlli rispetto alla repressione, nell’idea che una adeguata preparazione civile e culturale del cittadino possa muovere lo stesso ad un corretto comportamento che in futuro non abbia bisogno di norme “potenziate” da tristi casi di cronaca, basate su un’erronea percezione della portata del crimine e sulla relativa sensibilità delle persone, magari dietro un malcelato interesse politico.

 

Avv. Alessio Giuseppe Verde – Avv. Mariaelena Verde